OBIETTIVO SUL DIRITTO

a cura dell'avvocato Paola Maddalena Ferrari

Infermiere al centro della Cassazione lavoro*
Una estate calda per gli infermieri che sono passati sotto la lente della sezione lavoro della Cassazione che ha toccato interessanti aspetti del loro difficile lavoro in corsia.
 Da Sole24Ore Sanità

Diritto al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dal 1° agosto 1978 al 12 giugno
1985, non in ruolo

La Cass. lav. del 31/07, n. 21476 è intervenuta sul diritto al ricalcolo del TFS per i periodi lavorati senza stabilizzazione.

La Corte d'Appello di Napoli rigettò l'appello proposto dall'INPS, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto il diritto ad un dipendente del Comparto Enti locali e sanità, il diritto al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dal 1 agosto 1978 al 12 giugno 1985, non in ruolo, quale infermiere in convenzione presso il Primo Policlinico Universitario dell'Università di Napoli Federico II.

Contro la sentenza di appello ricorre l'INPS, prospettando un motivo di diritto. Secondo l’INPS gli effetti della legge della Regione Campania n. 10 del 1978, oggetto dell'equiparazione a fini economici tra il personale in regime di convenzione e il personale paramedico in servizio presso i Policlinici Universitari sarebbe stato il solo trattamento strettamente retributivo e non anche gli istituti di natura previdenziale, tra cui rientra il trattamento di fine servizio (legge n. 207 del 1985).

I soli ratei di trattamento di fine servizio al quale, secondo l’ente previdenziale, avrebbe avuto diritto sarebbero stati quelli maturati dall’infermiere a far data dalla sua immissione in ruolo presso l'ASL Napoli 1, e non anche quelli maturati durante il periodo di servizio non in ruolo prestato in base ad una convenzione con il Primo Policlinico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (le cui competenze erano state successivamente trasferite all'ASL Napoli 1).

Il motivo è infondato afferma la Cassazione, in conformità a precedente ( Cass. n. 14626/2024 ), in quanto Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari.

Nella fattispecie in esame, trovano applicazione i principi enunciati, da ultimo, da Cass. n. 27427 del 2020 , sull'automatismo delle prestazioni previdenziali.

Ed infatti, afferma la sentenza: “il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116, cod. civ. , così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'Ente previdenziale alla percezione dei contributi, circostanza che non emerge nella fattispecie in esame”.

In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell'art. 76 del D.P.R. n. 761 del 1979 , il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero.