OBIETTIVO SUL DIRITTO
a cura dell'avvocato Paola Maddalena Ferrari
Infermiere al centro della Cassazione lavoro*
Una estate calda per gli infermieri che sono passati sotto la lente della sezione lavoro della Cassazione che ha toccato interessanti aspetti del loro difficile lavoro in corsia.
Da Sole24Ore Sanità
Il turno supera le sei ore? Scatta il ticket mensa
Con una serie di sentenze gemelle (tra le altre; n. 20602 del 24/07; n. 20593 e n. 20959 del 26/07; n. 21305; n. 21307 ; n. 21499 del 30/07 e n. 24262, 24267; 24271, depositate tutte il 10/09 ), la sezione lavoro è entrata nel merito del diritto dell’infermiere all’indennità di mensa durante i turni notturni e di quelli che superano le normali ore lavorative.
La questione controversa riguarda l’interpretazione della frase "particolare articolazione dell'orario" contenuta nell'art. 29, comma 2 del CCNL integrativo Comparto Sanità 2001 ("Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario).
In particolare, le sentenze ribadiscono il seguente principio: "in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non
lavorato"; che, pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale erroneamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 disconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro.